Attività e Procedimenti

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e al correlato Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 5/04/1950 n. 221, all’Ordine sono istituzionalmente affidati seguenti compiti:

  1. a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;
    b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
    c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
    d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;
    e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
    f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
    g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 6 della Legge 24.07.1985 n. 409, in seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.

La commissione per gli iscritti all’Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell’Ordine iscritti al medesimo Albo.

La commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.